Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 23 marzo 2018
Art. 1
La sezione A.R.I. di Padova costituitasi in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione, per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto
Art. 2
Fanno parte della Sezione i Soci effettivi A.R.I., gli Juniores (come da art. 7 dello Statuto A.R.I.), gli aderenti all’A.R.I. Radio Club che abbiano optato per l’appartenenza alla stessa chiedendone l’iscrizione.
Art. 3
La qualità di Socio di Sezione cessa nei seguenti casi :
a) qualora cessi la qualità di socio A.R.I.,
b) qualora si iscriva ad altra Sezione,
c) in caso di radiazione come previsto dallo Statuto.
Art. 4
I Soci effettivi A.R.I. appartenenti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni sia in Assemblea che per referendum nelle elezioni delle cariche sociali,
b) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo,
c) a ricevere le pubblicazioni di Sezione,
d) al servizio di QSL,
e) ad utilizzare il materiale e le apparecchiature radioelettriche di proprietà della Sezione secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo,
f) a frequentare la Sezione e a prendere parte alle attività della stessa.
I Soci Juniores e gli aderenti all’A.R.I. Radio Club hanno gli stessi diritti di cui sopra eccetto quelli di cui alla lettera a) possono inoltre eleggere un loro rappresentante senza diritto di voto.
Art. 5
Il patrimonio della Sezione è costituito :
a) dai mobili di arredo della Sezione,
b) dalla biblioteca,
c) dal materiale e apparecchiature radioelettriche di Sezione,
d) dalle donazioni, lasciti e versamenti volontari e/o straordinari fatti da Soci o da terzi,
e) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle precedenti lettere risulta dal Libro Inventario.
Art. 6
Sono Organi della Sezione :
a) l’Assemblea dei Soci effettivi,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Collegio Sindacale,
d) i Probiviri.
Art. 7
Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all’anno tra il mese di Dicembre ed il mese di Marzo dell’anno successivo. L’Assemblea Straordinaria si terrà tutte le volte che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla e/o quando un terzo dei Soci effettivi iscritti ne faccia motivata richiesta con predisposto Ordine del Giorno.
Art. 8
La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Presidente con comunicazione spedita via posta ordinaria, e-mail, fax o altre tecnologie, al recapito comunicato dal socio; il Consiglio Direttivo si riserva di utilizzare il mezzo più conveniente tra quelli conosciuti.
La convocazione deve avvenire con preavviso minimo di 15 giorni, ne fa fede la data di spedizione.
Art. 9
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice.
In seconda convocazione è regolarmente costituita con qualsiasi numero di soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L'assemblea ordinaria delibera in merito alle questioni poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea approva il rendiconto consuntivo e la previsione di spesa per il nuovo esercizio ed elegge i Rappresentanti al Comitato Regionale Veneto.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a relazionare i soci riuniti in Assemblea Ordinaria sulle attività svolte e su quelle programmate.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è composto di 5 (cinque) membri rieleggibili. I Consiglieri eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni 60giorni. La riunione deve essere convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica ed è valida quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente prevale sugli altri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, i Sindaci, i Rappresentanti di Sezione in seno al Comitato Regionale Veneto ed i Soci che vengano convocati dallo stesso Consiglio Direttivo in considerazione di particolari incarichi ad essi affidati.
Art. 11
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, il Consiglio uscente indirà le elezioni mediante avviso che verrà inviato con gli stessi mezzi della convocazione dell'assemblea ordinaria (art. 8) con un anticipo di 30 (trenta) giorni a ciascun Socio effettivo in regola con il versamento della quota risultante dai tabulati della Segreteria A.R.I.
L’avviso indicherà il giorno e l’orario in cui presso la sede di Sezione si terranno le votazioni nonché l’ora in cui inizieranno le operazioni di spoglio delle schede.
Il socio che desidera proporre la propria candidatura dovrà comunicarlo alla Segreteria di Sezione almeno 15 giorni prima della votazione; la Segreteria provvederà a stilare l'elenco dei candidati che potranno essere votati.
Potranno essere candidati ed eletti i Soci di Sezione in regola con il versamento della quota associativa e con un’anzianità di Socio della Sezione di almeno 2 (due) anni continuativi.
La candidatura a membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella a Sindaco.
Art. 12
Le votazioni avranno luogo dalle ore 9 (nove) alle ore 18 (diciotto) del giorno indicato.
La Commissione di Seggio sarà composta dal Presidente e da 2 (due) scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo Prima della consegna della scheda, regolarmente vidimata verrà accertata l’identità dell’elettore e annotato il nominativo in apposito elenco. Alle ore 18 (diciotto) il Presidente di seggio aprirà l’urna e dopo l’opportuno controllo del numero delle schede e di quello dei votanti, procederà allo spoglio avvalendosi degli altri membri della Commissione come scrutatori.
Le schede riportanti nominativi di soci che non si sono candidati ai sensi del precedente articolo, verranno annullate. Tutti i soci sono ammessi ad assistere alle operazioni di spoglio.
Verrà redatto verbale con il risultato completo delle votazioni, sottoscritto dai membri della Commissione.
Art. 13
Qualora per qualsiasi motivo non possa costituirsi un nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente ne informerà il Comitato Regionale Veneto per la nomina di un Commissario temporaneo scelto tra i Soci della Sezione affinché rinnovi le elezioni entro 90 (novanta) giorni dalla nomina stessa. In caso di vacanza fino ad un massimo di 3 (tre) Consiglieri durante il triennio, subentreranno quei Soci aventi diritto cooptati dal Consiglio Direttivo In caso di parità di voto decide il Presidente. I nuovi eletti resteranno in carica fino allo scadere del triennio. I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per più di tre riunioni di Consiglio consecutive, saranno considerati dimissionari. Qualora le cariche vacanti siano superiori ai 3 (tre), entro 90 (novanta) giorni verranno indette nuove elezioni
Art. 14
Il Tesoriere, compilerà il registro di cassa e custodirà la documentazione di spesa. I fondi occorrenti per la ordinaria gestione verranno depositati presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. I prelevamenti verranno effettuati a firma del Presidente, del Tesoriere o di altro Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo
Art. 15
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Vigila sulla corretta applicazione delle norme dettate dal Regolamento di Sezione, e di quello del Comitato Regionale Veneto, oltre al rispetto delle direttive nazionali. Ai Sindaci spetta anche il controllo generale della gestione economica della Sezione ed essi hanno diritto a prendere visione in qualsiasi momento del registro di cassa e della documentazione delle spese; redigono la relazione accompagnatoria al rendiconto da presentarsi in assemblea unitamente a quest'ultimo.
Art. 16
Le cariche sezionali sono gratuite. Sono ammessi rimborsi di spese debitamente documentate autorizzate dal Consiglio Direttivo
Art. 17
Il Consiglio Direttivo nel determinare le modalità d’uso della biblioteca e degli altri beni sezionali nominerà allo scopo un manager incaricato.
Art. 18
Il Presidente ha a tutti gli effetti e con tutte le facoltà inerenti la rappresentanza della Sezione.
In caso di impossibilità verrà sostituto dal Vice Presidente.
Art. 19
Possono essere ammessi a frequentare la Sezione gli aspiranti Soci, simpatizzanti e quanti si interessino ad attività radiantistiche parallele.
Art. 20
Copia dello Statuto A.R.I., del Regolamento di attuazione dello stesso, del Regolamento del Comitato Regionale Veneto e del presente Regolamento devono essere tenute a disposizione in Sede per la loro visione da parte dei Soci.
Art. 21
A cura del Consiglio Direttivo dovranno essere tenuti ed aggiornati i seguenti libri sociali:
a) Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo,
b) Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci,
c) Libro giornale (per la registrazione delle movimentazioni di cassa),
c) Libro inventari (dove riportare i beni di proprietà della Sezione),
mentre il libro soci è sostituito dall'archivio tenuto presso la Segreteria Nazionale.
I libri possono essere consultabili, presso la Sezione, su richiesta scritta dei Soci.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un collegio di tre Probiviri scelti, possibilmente, fra i soci anziani della sezione che non ricoprano alcuna altra carica sociale. Tale collegio resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo e verrà incaricato di tentare la soluzione in via conciliativa di eventuali controversie fra soci o fra soci e la sezione.
I Probiviri, sentite preventivamente le parti, le convocheranno in riunione per giungere a una conciliazione e daranno quindi comunicazione al Consiglio Direttivo dell'esito della conciliazione stessa. L'eventuale esito positivo sarà vincolante per le parti, in caso contrario il parere del collegio dei Probiviri non sarà vincolante.
Nel caso non si riuscisse a giungere ad una soluzione positiva della controversia, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di procedere con i mezzi che riterrà più opportuni anche ai sensi degli art. 12 e 13 dello statuto nazionale dell'A.R.I.
Art. 23
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art. 24
I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.
Art. 25
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'A.R.I. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.
Regolamento della Sezione ARI Padova
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 23 marzo 2018